Superata, in base ad un recente pronunciamento della Corte, la discriminazione esistente tra coppie sposate (o unioni civili) e coppie di fatto, conviventi senza alcun vincolo civile ai fini dell’applicazione dell’IMU.  Queste ultime, infatti, a differenza delle prime, potevano beneficiare dell’esenzione dall’imposta per la casa di abitazione di ogni componente.

Il che stava a significare che ciascuno dei componenti la coppia (c. d. di  fatto) poteva beneficiare dell’esenzione dall’imposta per ciascuna casa di proprietà, qualora avesse fissato la rispettiva residenza in due abitazioni diverse, mentre la legge dichiarata incostituzionale (articolo 1, comma 741, lettera b legge 160/2019), non accordava lo stesso beneficio alle coppie legate da matrimonio o da altro vincolo civile ammettendo l’esenzione solo per una sola delle due abitazioni.

Per la Corte costituzionale una tale regolamentazione era fortemente in contrasto con il dettato costituzionale e, in particolare, con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3, (per il diverso trattamento delle coppie di fatto rispetto ai coniugi o ai partecipi di una unione civile) e con quello di favore di cui nel nostro ordinamento gode la famiglia ai sensi dell’articolo 31.

Per i giudici della Corte la tutela della famiglia è sviluppata dalla Costituzione italiana con “un’attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti” e, pertanto, non è consentito al legislatore ordinario di attenuarla solo per perseguire l’obiettivo di contrastare l’elusione contributiva; per tali ipotesi, infatti, è più che sufficiente, a giudizio della Consulta, controllare i consumi di elettricità, gas e acqua, ai sensi del decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011, articolo 2, comma 10) senza bisogno di mettersi la Costituzione sotto i piedi.

La decisione della Corte è radicale andando ad incidere anche sul concetto di “nucleo familiare” quale definito dalla normativa in modo da escludere qualsiasi altro appiglio per consentire ai giudici di disapplicare – nella definizione dei ricorsi ancora pendenti – i principi fissati per la materia.

Non si può che plaudire alla decisione della Corte di salvaguardare il dettato costituzionale e di mettere la famiglia in una condizione non deteriore rispetto alle mere convivenze; ciò, malgrado, però non si può condividere lo stesso ottimismo circa la sufficienza dei consumi come strumento per contrastare eventuali tentativi di elusioni, ma sarà il seguito a stabilire se le preoccupazioni del legislatore fossero, o meno, reali.  (il testo integrale della sentenza 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022 è recuperabile dal sito: (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=209)

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